Al giorno d’oggi, la tecnologia rappresenta parte fondante della vita di tutti i giorni di un numero sempre maggiore di persone e di lavoratori. Tralasciando il mondo dell’intrattenimento online, che per tanti si può considerare come un’ottima seconda fonte di entrate sfruttando una guida casino affidabile, nel settore del lavoro lo smart working sta prendendo sempre più piede.
Nel corso degli ultimi tempi si sta parlando sempre più spesso dei lavoratori agili e di come anche questa categoria di lavoratori ha diritto alla copertura Inail per tutti quegli infortuni che sono capitati nel corso dell’attività in smart working, semplificata nel settore privato.
Copertura Inail in caso di infortuni
Dal momento in cui ha preso il via la pandemia e i lockdown hanno cominciato a imperversare in ogni dove, la categoria dei lavoratori da remoto è diventata sempre più grande. E, con il passare del tempo, si è arrivati a prendere in considerazione un gran numero di aspetti che riguardano i lavoratori agili, come ad esempio la copertura Inail.
Nel caso in cui dovesse succedere un incidente durante l’attività di lavoro in smart working, infatti, il lavoratore può essere oggetto di un apposito risarcimento oppure può ricevere un indennizzo per un incidente occorso tra le mura domestiche, a patto che vengano svolti dei particolari accertamenti.
Quando si parla di smart working, ovviamente, si fa riferimento a quel particolare modo di svolgere il rapporto di lavoro che è stata introdotta dalla legge numero 81 del 2007. Questa prestazione, che si può far rientrare nel lavoro subordinato, deve sempre avere alcune caratteristiche fondamentali. Ad esempio, il lavoro da casa deve essere oggetto di specifica regolamentazione tramite intesa sulle parti, l’uso di specifici strumenti tecnologici per lo svolgimento di tale attività, la mancanza di una postazione fissa o di un ambiente aziendale.
La protezione dell’integrità psicofisica del lavoratore
La tutela del lavoratore dipendente gira spesso e volentieri intorno all’articolo 2807 del Codice Civile, che prevede tutta una serie di disposizioni. Dal punto di vista del lavoro agile, l’articolo 22 della legge numero 81 del 2017 è previsto un vero e proprio obbligo in capo al datore di lavoro di proteggere sia la salute che la sicurezza del lavoratore che opera da remoto.
Ecco spiegato il motivo per cui il lavoratore deve ricevere un’apposita informativa scritta, in cui devono essere attentamente riportati i vari rischi, sia quelli che generali che quelli più specifici, che sono legate allo svolgimento della prestazione di lavoro.
È l’articolo 23 a prevedere l’estensione della tutela assicurativa Inail al lavoratore che svolge la prestazione da remoto. L’infortunio sul lavoro emerge nel momento in cui l’evento lesivo sia espressione diretta della prestazione di lavoro, anche in riferimento a quello che viene ribattezzato infortunio in itinere.
Di conseguenza, ecco che la prestazione svolta da remoto, segue gli stessi concetti base in termini di assicurabilità di tutte le altre categorie di lavoratori, tranne il rischio elettivo, ovvero quel particolare rischio che è legato a un comportamento di carattere volontario che viene messo in atto da parte del lavoratore.
La Circolare numero 48 del 2017 ha chiarito una volta per tutte questo aspetto, dando conferma di tale interpretazione. Infatti, ha di fatto equiparato i lavoratori in modalità agile rispetto a quelli tradizionali, senza però riuscire ad arrivare a una soluzione definitiva in merito ai limiti della responsabilità datoriale in riferimento alla salute e alla sicurezza del lavoratore esternamente rispetto ai luoghi di lavoro. Per poter valutare con cura l’infortunio come incidente che ha colpito il lavoratore durante la prestazione di lavoro, ecco che risulta decisamente utile fare un richiamo a quella particolare giurisprudenza che riguarda proprio il lavoro in itinere.