Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata pubblicata sul sito internet del Mipaaf la circolare riguardante le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa. L’obiettivo di questa circolare è di chiarire la portata e le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017. La circolare ribadisce che la coltivazione è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo, di seguito THC, per gli usi consentiti dalla legge.
“Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell’ambito del florovivaismo in modo da attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione” – dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero -, “in questo modo agevoliamo anche l’attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti”.
La legge citata riguarda:
- la disciplina della coltivazione e della trasformazione;
- l’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;
- lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
- la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
- la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
Nel documento sono richiamate le specifiche della legge e i parametri da rispettare ai fini della coltivazione con espresso riferimento al tasso di THC il cui limite rimane invariato a 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento europeo. Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore. In caso venga accertato che il contenuto di THC sia superiore al limite dello 0,6 per cento, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.
A questo si aggiungono le specifiche riguardanti la normativa della coltivazione nell’ambito del settore florovivaistico.
In questo caso si precisa che:
- È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato.
- Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
- Secondo quanto disposto dall’articolo 3, della legge n. 242 del 2016, il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.
- La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.
- L’attività vivaistica è altresì regolamentata dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016 e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.