L’INPS rende note le istruzioni per accedere alla pensione anticipata c.d. “opzione donna”, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022).
Possono esercitare l’opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione della domanda – in una delle seguenti condizioni:
a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
b) presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari almeno al 74%;
c) siano lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo, alla data del 1/1/2023 ovvero è attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Il requisito dell’età è ridotto di un anno per ogni figlio, per un massimo di due anni per le lavoratrici di cui alle lettere a) e b).
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Il requisito anagrafico è di 58 anni per le lavoratrici di cui alla lettera c) anche in assenza di figli.
Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il termine di dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome.
La circolare n. 25 del 6 marzo 2023, pubblicata sul sito INPS, illustra in dettaglio le modalità di presentazione della domanda, i requisiti, le condizioni di accesso e la decorrenza.