Operatività e valore legale dall’8 marzo 2024
L’INPS rende noto che, dall’8 marzo, la notificazione all’INPS degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, è validamente effettuata, a tutti gli effetti, solo ai nuovi indirizzi PEC indicati nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso in cui sia stabilito l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso degli organi o articolazioni, anche territoriali.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata della Direzione Generale, di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, sono stati iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia, e dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss., del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. I suddetti indirizzi sono reperibili, oltre che sul Registro, sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Avvisi” cliccando sul seguente link: “Nuovi indirizzi PEC Inps per la notifica degli Atti Giudiziari – Operatività e valore legale dall’8 marzo 2024”.
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