Eni ha appreso con grande sorpresa la decisione dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di considerare “ingannevoli” i claim ambientali e alcune descrizioni prestazionali contenuti nei messaggi pubblicitari relativi al carburante Eni Diesel+ e conseguentemente di sanzionare la Società.
Eni ritiene infatti di aver illustrato nel corso del procedimento le ragioni per cui le contestazioni mosse dagli Uffici dell’Autorità devono considerarsi infondate e di aver presentato alcune decisive evidenze che confermano la correttezza metodologica e informativa della propria comunicazione commerciale.
In primo luogo, quanto ai rilievi sollevati circa la caratterizzazione del prodotto Diesel+ come “Green”, Eni ribadisce che il tratto distintivo del prodotto Diesel+ è la sua componente HVO (Hydrotreated vegetable oil) che, grazie a un rivoluzionario processo di idrogenazione degli oli vegetali, frutto degli sforzi di ricerca e della capacità innovativa dei laboratori Eni, attribuisce al combustibile Diesel+ proprietà assolutamente uniche sotto il profilo ambientale.
Le caratteristiche chimico-fisiche del bio-componente HVO ne aumentano la compatibilità con il gasolio fossile e consentono al carburante Eni Diesel+ di essere l’unico prodotto disponibile a livello nazionale contenente il 15% di componenti rinnovabili, a fronte del limite tecnico di miscelazione del 7% (c.d. blending wall), che caratterizza gli altri carburanti, e che, ove superato, potrebbe compromettere lo stesso funzionamento dei veicoli. Peraltro, per la produzione della componente HVO, Eni utilizza solo basi rinnovabili certificate come “sostenibili” dai più autorevoli schemi di certificazione riconosciuti a livello europeo. E una componente rinnovabile è definita “sostenibile” dalla normativa solo se garantisce una riduzione delle emissioni climalteranti (CO2) almeno pari al 50% rispetto alla componente fossile.
È di intuitiva evidenza come la possibilità di sostituire la componente fossile con una maggiore percentuale di componente rinnovabile sia di per sé una soluzione in grado di abbattere l’impatto ambientale del carburante.
Nel caso di Eni Diesel+ la riduzione delle emissioni è stata quantificata nella misura del 5%, adottando lo standard “Well to Wheels”, ossia una metodologia riconosciuta che lo stesso Centro di Ricerca della Commissione europea (JRC) utilizza proprio per valutare le emissioni di CO2 connesse al ciclo di vita dei carburanti.
L’Autorità non contesta queste risultanze tecniche ma ritiene, in via del tutto innovativa, che disporre di risultati indiscussi di minore impatto ambientale rispetto ai prodotti alternativi non sia sufficiente per vantare la valenza green del prodotto, che nella percezione del consumatore avrebbe un significato assoluto e non relativo. Non è dunque in discussione che Eni Diesel +, grazie alla componente HVO, abbia performance ambientali migliori rispetto ai carburanti tradizionali, ma si contestano le modalità espressive utilizzate e in particolare l’utilizzo del termine green, con argomentazioni puramente semantiche che Eni ritiene non condivisibili.
Quanto ai rilievi sulle descrizioni prestazionali del Diesel+ di Eni, i test di performance in sede di utilizzo dei veicoli sono stati condotti dal centro di rilevazione più accreditato a livello nazionale, ossia il CNR – Istituto Nazionale Motori, e tali test hanno confermato come l’Eni Diesel +, anche in fase di utilizzo da parte dei consumatori, comporti una significativa riduzione dei consumi e delle emissioni gassose inquinanti misurate allo scarico, a conferma che tutti i benefici rivendicati sono effettivi e documentati.
Nel comprendere pertanto, data la novità della fattispecie oggetto del procedimento riconosciuta dalla stessa Autorità, il meritorio interesse di quest’ultima ad evitare che la crescente sensibilità dei consumatori alle tematiche ambientali sia strumentalmente sollecitata per aziende, prodotti o servizi il cui contributo ecologico sia ambiguo, minimo o addirittura indimostrato, si ritiene tuttavia che nel caso del prodotto Eni Diesel + l’Autorità abbia chiaramente sbagliato obiettivo. La società si riserva pertanto di valutare le motivazioni del provvedimento ai fini della sua impugnativa al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.