Abi. Accordo quadro sulla sospensione del pagamento della quota capitale dei muti degli Enti Locali

L’Abi ha diffuso una lettera circolare per informare i propri associati dell’accordo quadro sulla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui degli Enti locali, raggiunto con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia (UPI). Con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze di liquidità degli Enti locali causate dall’emergenza dovuta all’aumento dei costi energetici e a fronteggiare le difficoltà generate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. 

L’intesa definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere, in scadenza dal 27 luglio 2023, data di sottoscrizione dell’Accordo, fino al 31 dicembre 2023 incluso.

L’accordo determina inoltre l’estensione di sei mesi del piano di ammortamento. Per quanto riguarda, invece, gli interessi sul capitale sospeso, questi vanno corrisposti alle scadenze originarie e la scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni.

Secondo quanto previsto dall’Accordo ABI-ANCI-UPI, i finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  • essere intestati agli Enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
  • il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  • non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  • devono essere in corso di ammortamento;
  • non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Al momento di presentazione della domanda, gli Enti non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa o similare. Sono inoltre esclusi dalla misura gli Enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al momento della presentazione della domanda.

Le domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 30 settembre 2023. Resta comunque ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, fermi restando i limiti disposti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.

Abi. Accordo quadro sulla sospensione del pagamento della quota capitale dei muti degli Enti Locali