L’Abi ha immediatamente diffuso alle banche una nuova circolare in tema di applicazione dell’art. 13, cioè dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI, come modificato dal Parlamento nel corso di conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, appena la normativa è stata completata, con l’approvazione delle modifiche apportate all’art. 13 del DL “Liquidità” da parte della Commissione Europea e la pubblicazione della nuova comunicazione, del 17 giugno, da parte del Gestore del Fondo.
Nella circolare Abi sono riportate in dettaglio le principali novità dell’art. 13 e la loro declinazione operativa come indicate anche nelle comunicazioni del Fondo di garanzia PMI. In particolare, il Gestore del Fondo di garanzia ha specificato che le modifiche introdotte sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate dal 19 giugno 2020.
Particolare attenzione è rivolta ai finanziamenti garantiti al 100 per cento per adeguarli alle nuove condizioni introdotte dalla Legge di conversione che ha previsto, tra l’altro, di allungare la durata del finanziamento fino 10 anni e di aumentare l’importo erogabile fino a 30.000 euro.
In particolare:
- per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo, ma non ancora erogati dalla banca, a seguito dell’adeguamento alle nuove condizioni (cioè l’allungamento fino a 10 anni e/o l’aumento fino a 30.000 euro), deve essere inviata al Gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa;
- per i finanziamenti che sono già ammessi all’intervento del Fondo e già erogati dalla banca:
a) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni (cioè l’allungamento fino a 10 anni e/o l’aumento fino a 30.000 euro) sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione del precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa, senza necessità di chiedere una nuova garanzia;
b) qualora l’adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l’erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo (cioè fino a 30.000 euro) attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d’ammortamento separato, deve essere inviata al Gestore del Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo al nuovo contratto di finanziamento, utilizzando l’apposito modulo di autodichiarazione.
Anche nei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI assume particolare importanza la nuova normativa – introdotta con la conversione in Legge del Decreto legge n. 23 – sull’autocertificazione, rilasciata dall’impresa richiedente il finanziamento, che prevede esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.