In materia di SAPR – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto si è registrata negli ultimi due anni un’importante attività di produzione normativa a livello europeo ed in parte anche a livello nazionale.
In particolare, con l’entrata in vigore, in data 11.09.2018, del Reg. UE n. 1139/2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea, il legislatore europeo ha investito la Commissione Europea del potere di compiere atti di esecuzione (art. 57) e atti delegati (art. 58), rispettivamente in materia di esercizio di aeromobili a pilotaggio remoto e di attività di progettazione, produzione e manutenzione degli stessi.
La D.A.S.T. – Drones Association for Safety and Training – ha analizzato la problematica tramite una relazione in cui ha effettuato l’analisi giuridica della problematica, limitata all’esegesi dell’atto di esecuzione adottato, nonché ai rapporti intercorrenti tra l’atto normativo, Reg. UE n. 1139/2018 e il Reg. ENAC APR Ed. 3 dell’11 novembre 2019.
Con riferimento alla normativa europea di esecuzione sono state evidenziate le singole disposizioni che presentano aspetti non conformi al pieno e incondizionato rispetto del principio di sicurezza, quale valore trasversale a tutta la materia aeronautica.
Sul piano della legislazione nazionale, nell’ottica della predisposizione di una regolamentazione transitoria e preparatoria rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento europeo n. 947/2019, ENAC, è stato adottato in data 11 novembre 2019, l’edizione n. 3 del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto, pubblicata in data 14 novembre 2019 e entrata in vigore in data 15 dicembre 2019, ma con efficacia temporale limitata al 30 giugno 2020.
Nell’elabortato della D.A.S.T., è stata fatta una dettagliata disamina delle disposizioni significative in materia di sicurezza, verificando la portata applicativa dell’art. 56 co. VIII Reg. UE 1139/2018 e l’effettiva adozione da parte del legislatore nazionale di misure derogatorie rispetto alla normativa europea in funzione della tutela della sicurezza e della riservatezza dei cittadini.
La relazione ha analizzato la normativa attualmente vigente in materia di aeromobili a pilotaggio remoto, sia a livello nazionale che sovranazionale, nonché, sotto un aspetto eminentemente tecnico, delle proposte di modifica formalmente presentate, ancorché non ancora adeguatamente dettagliate, da parte degli Enti preposti, al duplice scopo di identificare il percorso giuridico e tecnico più idoneo e funzionale al rispetto, alla tutela e alla promozione del principio di sicurezza, quale principio cardine di tutta la materia aeronautica in generale.
Il tutto in linea con l’ormai consolidato orientamento diretto a introdurre il risk management quale elemento essenziale e preventivo dell’azione amministrativa e legislativa.
In particolare, specifica la relazione, una corretta impostazione dei lavori diretti alla rettifica della normativa vigente deve prevedere e applicare i precetti derivanti dalla teoria del rischio nel duplice aspetto della storia del rischio (stabilire il contesto e identificare i rischi) e del governo del rischio (trattare i rischi identificati, valutare i rischi, controllare i rischi): la regolamentazione eventualmente priva di tale supporto necessario presenterebbe elementi patologici in grado di determinarne l’illegittimità o l’inefficacia, con conseguente obbligo di revisione.
Come ampiamente dimostrato e argomentato nello svolgimento della relazione, la violazione del principio di competenza e la riduzione della sua estensione applicativa comporta l’aggravamento del rischio del verificarsi di eventi pregiudizievoli per la sicurezza e, conseguentemente, la violazione delle norme che ne positivizzano il relativo principio.
Pertanto, al fine di conseguire un idoneo accertamento delle competenze in capo ai piloti remoti, si potrebbe adottare, in via analogica, specifica la relazione, il meccanismo già previsto per la conduzione dei veicoli a terra, attraverso l’impiego delle strutture decentrate della Motorizzazione Civile.
Infatti, la dislocazione sull’intero territorio nazionale di strutture ENAC, presso le quali gli aspiranti piloti remoti possano svolgere l’esame teorico online, correttamente identificati, ovvero effettuare sedute di addestramento pratico all’interno di aree protette e con l’assistenza di istruttori qualificati dotati di sistema di doppio radiocomando, consentirebbe all’Autorità preposta di accertare adeguatamente le competenze, teoriche e pratiche, degli esaminandi e, al contempo, di preservare la sicurezza e la riservatezza dei terzi non coinvolti.
Nell’attesa della realizzazione di un sistema pubblico di Motorizzazione “Aeronautica” Civile, i meccanismi preposti all’accertamento delle competenze aeronautiche del pilota remoto di aeromobili senza equipaggio, potrebbero essere ripristinati attraverso la ricollocazione dell’attività formativa, teorica e pratica, all’interno dei Centri di Addestramento, quali entità private decentrate approvate da ENAC e reputate idonee allo scopo, nonché mediante l’attuazione e l’implementazione, da parte dell’Autorità competente, delle attività di ispezione e di verifica periodica della sussistenza dei requisiti legittimanti in capo ai Centri di Addestramento sotto il profilo dell’idoneità delle strutture a disposizione e del livello di qualità dell’ insegnamento proposto.
Si auspica precisa, infine, il rapporto che le considerazioni fatte possano essere valutate dalle Autorità competenti al fine di stimolare un’urgente e imprescindibile attività di modifica legislativa che sappia cogliere appieno le importanti e positive innovazioni presenti nella normativa europea e recepirle nel nostro ordinamento giuridico, quali preziose opportunità di creazione e sviluppo di un Sistema Italiano SAPR.
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