Secondo quanto riporta Nova è stato dato il via libera dalla Conferenza unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, all’adozione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (come previsto dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”). L’ok definitivo è arrivato lo scorso 24 gennaio e cresce il ruolo ed il coinvolgimento dei Comuni nella sottoscrizione dei protocolli tra le prefetture e le Regioni per la promozione della sicurezza integrata. In tal modo si introducono una serie di novità per gli enti locali, con l’obiettivo di “migliorare la qualità, l’azione e la sicurezza nelle nostre città attraverso l’interconnessione delle informazioni e delle banche dati tra le forze dell’ordine e la polizia locale, l’integrazione dei sistemi di videosorveglianza, l’integrazione e la collaborazione tra le sale operative e l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia”, ha spiegato in una nota il presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. Un altro fronte, sul quale dovranno svilupparsi le politiche per la sicurezza integrata, riguarda l’utilizzo in comune dei sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio: i sistemi di videosorveglianza.
Una rete di sistemi che necessitano di un’attenta riflessione in termini di trattamento dei dati personali. Per questo, il primo elemento da prendere in considerazione, all’interno del più ampio quadro delle modalità di utilizzo in comune dei sistemi in oggetto, è il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e dalle linee guida dell’Autorità Garante della privacy. In questo senso, si legge nelle disposizioni delle linee guida, occorre tenere presente che “i sistemi di videosorveglianza attivati dalle Forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica. Essi, pertanto, sono utilizzabili per finalità di contrasto a fenomeni delittuosi o di prevenzione delle possibili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale che esorbitano l’ambito della sicurezza urbana”. Tenuto conto di ciò, si legge nel testo base, “l’utilizzazione in comune dei sistemi” dovrà avvenire nel “rispetto delle rispettive competenze”, in più momenti ribadito dal decreto legge, e a quelli di “pertinenza e non eccedenza” dei trattamenti dei dati personali rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sanciti dal ricordato “Codice della privacy”. In sede di applicazione pratica, quindi, si legge nel punto 5 dell’Allegato A: “l’utilizzazione in comune degli apparati di videosorveglianza e, quindi, delle immagini riprese avverrà in maniera selettiva, garantendo alla Polizia locale di disporre degli apparati delle Forze di polizia dislocati nelle aree urbane dove si presentano i fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che comunque appaiono di interesse per l’assolvimento degli specifici compiti istituzionali demandate alle stesse Polizie locali.