Una Guida e un’info-grafica ad hoc per il web sono gli strumenti della campagna informativa messa a punto dall’Abi per fornire consigli pratici ai clienti e ricordare le principali regole di utilizzo di assegni, libretti al portatore e contanti
Si sviluppa ulteriormente la campagna di comunicazione “Come utilizzare contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito” promossa dall’Abi per sensibilizzare i clienti ad un uso consapevole e corretto degli strumenti di pagamento e assicurare un’informazione tempestiva e chiara attraverso una serie di consigli pratici e utili. La campagna si compone ora di due nuovi strumenti, una Guida e un’info-grafica per il web che, attraverso consigli pratici e un linguaggio alla portata di tutti, evidenziano quali sono i piccoli, ma necessari accorgimenti, per evitare spiacevoli conseguenze. L’iniziativa si propone di illustrare e ricordare le principali regole previste dalle norme sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo, far conoscere nel dettaglio cosa cambia e come fare per adeguarsi.
Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione per non sbagliarsi:
- è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
- gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
- le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
- richiesta scritta alla propria banca;
- per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
- è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
- per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
- in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
- per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
- per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.