CLIMA, INPS: le nuove disposizioni CISOA, CIGO e trattamenti in deroga

Agevolato l’accesso agli ammortizzatori sociali per garantire la salute dei lavoratori contro le ondate di calore

L’INPS ha predisposto l’accesso alle nuove misure previste dal Governo con il decreto–legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge il 12 luglio 2024, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, facilitando l’accesso agli ammortizzatori sociali durante eventi meteorologici avversi: la Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), in risposta alle emergenze climatiche. Anche i trattamenti in deroga (Cassa integrazione straordinaria e mobilità), in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, possono essere riconosciuti entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi nel corso dell’anno 2024.

Con il Messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 l’Istituto precisa che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.  Questa misura consente di “neutralizzare” tali periodi in modo che non siano conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue. Inoltre, i giorni di sospensione o riduzione saranno considerati come giorni lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro previste dalla legge.

datori di lavoro nei settori edile, lapideo e delle escavazioni possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal Primo luglio 2024 al 31 dicembre 2024, causate da eventi inevitabili, senza che questi periodi contino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile, ovvero il lasso temporale pari a 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza.

Sono state, inoltre, prorogati anche per il 2024 i Trattamenti di sostegno al reddito, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. I lavoratori già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria potranno ottenere, quindi, ulteriori dodici mesi, a condizione che mantengano la continuità lavorativa.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si rimanda al Messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 consultabile sul sito internet dell’Istituto. Per le indicazioni strettamente operative (per una corretta compilazione delle domande da parte dei datori di lavoro) l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024.

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