“Le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio n. 243 del 2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario. Pertanto, gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale, fermo rimanendo anche l’obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.
E’ quanto emerge dalla pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti su una questione di massima prospettata dalla Sezione regionale di controllo per il Trentino – Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento che aveva chiesto se “l’art. 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, nel prescrivere agli enti territoriali di conseguire, a consuntivo, un equilibrio finanziario complessivo di competenza, abbia implicitamente abrogato l’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 che, in attuazione dell’art. 81, comma sesto, della Costituzione, ha imposto l’osservanza di un equilibrio parziale fra le entrate e spese qualificate come “finali”, in funzione del conseguimento degli annuali obiettivi posti in sede europea”.