I contribuenti iscritti alla gestione previdenziale Inpgi/1 (pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti), devono indicare necessariamente Inps come sostituto d’imposta (codice fiscale 80078750587), sia in caso di dichiarazione 730 precompilata che di presentazione del modello 730/2022 tramite CAF o altro intermediario abilitato, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del prossimo 1° luglio.
Come previsto dalla legge di Bilancio 2022, infatti, a decorrere dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Istituto di previdenza dei giornalisti (Inpgi), vengono trasferite all’Inps.
Dalla medesima data sono iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all’Inps, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’Inps (con le regole Inpgi fino al 31 dicembre 2023, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).
Rimane in carico ad Inpgi la Gestione Separata (Inpgi/2) per coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata Inpgi/2 continueranno ad indicare quale sostituto d’imposta Inpgi, che effettuerà il conguaglio.