Esclusivo, equiparati i benefici economici delle vittime del dovere a quelli previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Con l’importante sentenza n. 7761 del 27/03/2017, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno stabilito che l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme all’art. 3 della Costituzione, come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria.

Le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione – ponendosi in continuità rispetto ai pregressi indirizzi ermeneutici espressi in materia (S.C. Cassazione S.U. sentenza n. 26626 del 18/12/2007) – hanno avuto modo di chiarire come i benefici di cui all’art. 1, comma 565 della L. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, si configurino come un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’art. 1, comma 563, delle succitata Legge (o i loro familiari superstiti), hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti della Pubblica Amministrazione priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto soggettivo non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. Chiariscono altresì le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione che i benefici di cui all’art. 1, comma 565 della L. n. 266 del 2005 hanno natura prevalentemente assistenziale, per cui la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è rimesso al Giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale (S.C. Cassazione S.U. sentenza n. 23300 del 16/11/2016).

Le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, con la sentenza n. 7761 del 27/03/2017, quivi commentata, hanno avuto modo di precisare che in forza dell’art. 4, comma 238 della L. n. 350 del 2003, è stato raddoppiato l’ammontare dell’assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata, di cui all’art. 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407: l’importo è divenuto pari ad Euro 500,00 mensili e non più ad Euro 258,23. Orbene l’art. 4 del D.P.R. n. 243 del 2006 – emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 – ha affermato che l’assegno vitalizio deve essere corrisposto alle vittime del dovere ed equiparati in un ammontare pari ad Euro 258,23. Tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come sopra riferito, era stato raddoppiato di ammontare dalla L. n. 350 del 2003 cit.) e le vittime del dovere. Pertanto, il Consiglio di Stato – a partire dalla sentenza 20 dicembre 2013, n. 6156 – con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell’assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell’ammontare dell’assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento. La successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo – assurto ormai al rango di “diritto vivente” – tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l’attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché può dirsi implicitamente confermata anche da parte del Legislatore la suddetta equiparazione.

Domenico La Teana

Avvocato del Foro di Roma

avvlateana@gmail.com

Esclusivo, equiparati i benefici economici delle vittime del dovere a quelli previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

| ATTUALITA', Cultura, Difesa |