(di Giovanni D’Agata) Con sentenze nn. 3227/18, 3228/18 e 3229/18 del 15 novembre 2018, la C.T.P. di Lecce – Sezione 1 – (Presidente Cordella Antonio – Relatore De Lecce Francesco – Giudice Vigorita Celeste) ha accolto i ricorsi presentati da una società esercente attività di commercio di olio nonché dai due soci, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Maurizio Villani, avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene utile portare all’attenzione dei contribuenti che, con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, l’Ufficio procedeva alla rettifica del reddito d’impresa ex art. 54 D.P.R. n. 633/1972 ed ex art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973; conseguentemente, gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci venivano emessi dall’Ufficio sulla base dell’avvenuta presunta distribuzione di utili. Avverso i suddetti accertamenti sia la società che i soci proponevano tempestivo ricorso innanzi alla CTP di Lecce, sollevando una serie di eccezioni sia di diritto che di merito.
Tra le varie eccezioni di diritto sollevate dalla società, la contribuente contestava anche la nullità dell’avviso di accertamento in quanto non sottoscritto da abilitato funzionario dell’Ufficio, così come previsto dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/73, ponendo in evidenza in giudizio come la delega depositata in atti dall’Agenzia delle Entrate non fosse quella richiamata nell’avviso di accertamento impugnato. Ebbene, i giudici tributari, dopo aver sottolineato come l’atto de quo risultava firmato da soggetto appartenente alla terza area funzionale, carriera direttiva dell’Ufficio, con delega del direttore provinciale, hanno accolto le tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani ponendo in evidenza come <<Tuttavia emerge che il prodotto provvedimento contenente “disposizioni in materia di attribuzioni di deleghe di firma anno 2017” (n. 30/2017, cfr allegati dell’Ufficio), si configura emesso in data 30.03.17 e lo stesso contempla conferimento deleghe per attività “dal 01 aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2017”, provvedimento non corrispondente ed avente validità differente rispetto a quello richiamato nell’avviso di accertamento de quo, n. 37/2017, pertanto di per sé non idoneo a giustificare la legittima apposizione di firma del funzionario redigente l’avviso in contestazione.>>.
Una volta accolto il ricorso della società, la CTP di Lecce, essendo stati emessi gli avvisi di accertamento dei soci per maggiori redditi di partecipazione conseguenti alle liquidate imposte derivanti dal maggior reddito accertato in capo alla società, preso atto della decisione favorevole emessa nei confronti della società, hanno conseguentemente accolto anche i ricorsi dei soci.