Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il 6 luglio scorso, ha approvato l’aggiornamento della Carta di Treviso, documento deontologico che fissa le regole riguardanti la trattazione delle informazioni relative ai minorenni. La Carta, approvata nel 1990 dall’Ordine dei Giornalisti e dalla FNSI, già rivista nel 2006, ha conservato i principi cardine e si è adeguata ai cambiamenti intervenuti nel mondo dei media, puntualizzando le responsabilità anche in funzione delle diverse età dei minori di 18 anni.
Il documento deontologico, fatto salvo il diritto di cronaca, ribadisce la necessità di tutelare l’infanzia e l’adolescenza, ora che l’informazione multimediale richiede più che mai attenzione e sensibilità. Imprescindibili, ribadisce la Carta, la tutela dell’anonimato e della riservatezza del minorenne, l’uso di immagini appropriate e l’adozione di un linguaggio che non alteri la percezione della realtà. Il documento impone che si evitino stereotipi suggestionanti, la sovraesposizione mediatica dei minorenni, anche in caso di autorizzazione dei genitori. Regole che vanno applicate a tutela di tutti i minorenni, anche in Paesi stranieri.
Nel caso di eventi che diano risalto positivo al minorenne possono essere diffuse le generalità e le immagini, “purché non turbino il suo equilibrio psicofisico”. I maggiori di 14 anni, coinvolti in fatti di cronaca possono essere contattati per raccogliere informazioni, ma soltanto tutelando l’anonimato e dietro il consenso genitoriale. Nel caso di minorenni tra 16 e 18 anni il giornalista può intervistare e pubblicare le generalità, ma sempre col consenso del ragazzo e di uno dei genitori e purché il fatto non abbia su di lui ricadute negative.
Nel caso di suicidi o comportamenti lesivi o autolesivi, la Carta di Treviso impone che non si enfatizzino i particolari che possano provocare emulazione. Le immagini dei minorenni possono essere pubblicate con dati personali nei casi di rapimento o scomparsa, evitando comunque sensazionalismi e acquisendo il consenso dei genitori e dell’autorità giudiziaria. Ora il documento approvato dal Cnog, per avere valore attuativo, passa all’approvazione del Garante della Privacy.