La disposizione transitoria era stata introdotta nel testo originario del decreto-legge per consentire alle Corti di appello di organizzarsi per far fronte alle nuove competenze loro attribuite. A seguito dell’intervento sul decreto-legge in sede di conversione, quelle competenze sono state sostituite da altre, che ugualmente richiedono interventi organizzativi, implicanti anche alcune modifiche del sistema informatico.
Pertanto, l’esigenza alla base della originaria disposizione transitoria, tesa a posticipare di 30 giorni l’operatività delle competenze attribuite alle Corti di appello, permane rispetto alle nuove.
Ciò ha determinato l’esigenza di coordinare la disposizione transitoria in quanto essa richiama proprio ed esclusivamente la competenza inizialmente attribuita dal decreto-legge, ora soppressa, mentre la nuova competenza è definita da altre disposizioni (del medesimo Capo IV del d.l.).
A tal fine, si è coerentemente espunto dalla disposizione transitoria la sola menzione delle nuove competenze attribuite originariamente dal dl, conservando il resto del testo, assicurando così che la norma transitoria, riferita ora all’intero Capo IV del dl, conservi la sua finalità (fin dall’origine perseguita) di posticipare di 30 giorni l’operatività delle nuove competenze attribuite alle Corte di appello.
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