Oggi entra in vigore il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive dei dispositivi antiabbandono per bambini.
L’entrata in vigore del decreto comporta anche l’immediato obbligo per i conducenti dei veicoli sui quali devono essere installati i seggiolini che trasportino un bambino di età inferiore a quattro anni di far uso, anche di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del minore all’interno del veicolo medesimo.
Secondo quanto previsto dal decreto i dispositivi possono essere già integrati nel seggiolino, possono costituire una dotazione di base o un accessorio del veicolo, oppure essere indipendenti sia dal seggiolino sia dal veicolo.
Non necessitano di omologazione, ma devono essere conformi alle prescrizioni tecniche riportate nell’allegato A al decreto.
In particolare, l’antiabbandono deve dare un segnale di allarme idoneo ad attirare tempestivamente l’attenzione del conducente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, nonché avere la capacità di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente.
Prima dell’acquisto del dispositivo è consigliabile verificare la conformità alle caratteristiche tecniche previste dalla norma consultando la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal fabbricante.