(di Giuseppe Paccione) Come volevasi dimostrare, la comunità internazionale, con ampio sostegno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il Consiglio per i diritti umani, adottando la risoluzione A/ES-11/L.1, ha condannato l’atto aggressivo russo nei confronti dell’Ucraina. La minaccia o l’impiego dell’azione coercitiva militare in contrasto con la Carta onusiana è chiaramente illecita, ai sensi del diritto internazionale e la responsabilità penale internazionale potrebbe derivare dalla decisione di porre in essere la condotta aggressiva. Credo che la stessa società internazionale deve, in ogni modo, muoversi per assicurare la responsabilità della grave violazione attraverso l’aggressione del diritto internazionale, al fine di saldare sempre più la Carta onusiana e sostenere l’ordine giuridico internazionale che si fonda sui pilastri delle norme.
Alla luce della non competenza dell’organo giudiziario penale internazionale a perseguire il crimine di aggressione commesso da cittadini di Stati che non sono contraenti allo Statuto della Corte Penale Internazionale, come in questo caso sia la Russia che l’Ucraina non hanno ratificato lo Statuto di Roma, sono emerse una gamma di proposte su come si possa esercitare la giurisdizione penale nella situazione della crisi ucraina. L’Assise generale onusiana, ad esempio, potrebbe raccomandare l’istituzione di una Corte penale ibrida o misto e internazionalizzato, affinché il crimine di aggressione sia negoziato e concordato fra le Nazioni Unite e l’Ucraina, si prenda ad esempio il Tribunale speciale per la Sierra Leone istituito con un accordo fra gli organi onusiani e il governo locale.
Certamente, si può ritenere che un Tribunale istituito attraverso la risoluzione raccomandata dall’Assemblea Generale onusiana fornisce dei differenti vantaggi. In primo luogo, l’approccio, sarebbe quello dell’assise plenaria delle Nazioni Unite, che si caratterizza dal fenomeno del multilateralismo, non solo ma essa viene considerata l’organismo senza alcun dubbio appropriato a cui rivolgersi quando il meccanismo dell’organo politico onusiano viene a incepparsi dal potere di veto da parte della Russia. In secondo luogo, come è stato già accennato, si può prendere l’esempio della Corte Speciale per la Sierra Leone, costituente un tribunale penale misto, che è stata l’espressione della volontà dello Stato stesso e non è un organo onusiano, voluto con un accordo tra il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale aveva ricevuto il mandato dal Consiglio di Sicurezza di negoziare con il governo sierra-leonino, e dal Presidente della Sierra Leone; ma anche il modello del tribunale internazionale ibrido o misto delle Camere straordinarie istituite nell’ambito dei tribunali cambogiani, in cui erano presenti giudici e procuratori stranieri, accanto a quelli nazionali, in modo da assicurare un equo processo. L’istituzione di queste Camere Speciali è stata adottata da una risoluzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questi due esempi mostrano la possibilità che è possibile istituire un tribunale senza dover passare dall’organo politico onusiano, che darebbe l’opportunità al governo di Kiev di accordare una Corte mista. In terzo luogo, un tribunale misto eviterebbe, ad esempio, la questione delle immunità a organi dello Stato e poterli processare.
Si potrebbe pensare, a parere di chi scrive, ad una modifica di una o due frasi delle norme giurisdizionali dello Statuto relativo alla Corte Penale Internazionale, anziché istituire un tribunale ex novo e ad hoc. È ben noto come i negoziati o le trattative attorno al tema del crimine di aggressione siano state lunghe e controverse, a causa delle posizioni molto differenti da parte degli Stati contraenti dello Statuto di Roma sul merito della giurisdizione. Mentre un emendamento all’interno dello Statuto sarebbe la strada migliore, è molto probabile che la volontà politica probabilmente non desideri espandere la giurisdizione del crimine di aggressione che veda coinvolto gli Stati non contraenti allo carta statutaria. Tali negoziati implicherebbero la partecipazione al gruppo di lavoro sugli emendamenti da parte dell’Assemblea degli Stati parti dell’organo giudiziario penale internazionale, negoziando un emendamento che sia accettato da tutti i membri dell’assemblea. In ogni modo, tutti gli Stati dovrebbero manifestare la volontà di aderire allo Statuto di Roma dove è stato emendato l’istituto relativo al crimine d’aggressione durante la Conferenza di Kampala del 2010. Solo da quel momento ci sarà davvero l’applicazione piena del divieto della minaccia e dell’uso della forza armata pilastro della Carta onusiana, nel momento in cui ciascuno Stato manifesterà la volontà di concordare sulla questione che i propri cittadini non commettano il crimine di aggressione o finiranno sotto la lente dello strumento dell’indagine e del perseguimento sul piano penale.
È da settimane che vengono presentate delle proposte di istituire un tribunale in Ucraina, analogo a quello di Norimberga, per perseguire il crimine di aggressione nella situazione del conflitto russo-ucraino, anche se il tribunale di Norimberga venne considerato una istituzione giustizialista del vincitore. Chiaramente, è necessario che vi sia un’azione categorica rapida da parte dell’Assemblea Generale e un accordo che andrebbe concluso celermente fra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le autorità governative di Kiev circa l’istituzione di un tribunale ibrido per crimini d’aggressione. Si deve assicurare la responsabilità per la violazione della disposizione della Carta onusiana sulla quale è ancorato l’intero ordine internazionale, cioè il divieto dell’azione coercitiva della forza armata, sancito nero su bianco nella Carta delle Nazioni Unite.