La ricostruzione del ponte di Genova sarà affidata dal commissario straordinario ad “uno o più operatori”, escludendo Autostrade per l’Italia, la concessionaria del gruppo Atlantia. E’ quanto si evince dalla bozza finale del decreto Genova-Urgenze. Infatti il provvedimento del governo prevede che gli operatori non dovranno avere “alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio, o siano da quest’ultime controllate o ad esse collegate”. A questo punto viene inserita un’aggiunta che suona come un’ulteriore critica verso la società dall’Amministratore Delegato, Giovanni Castellucci. “Il fine è quello di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali”. Nel caso in cui Autostrade non pagasse o ritardasse le spese di ricostruzione del ponte sarà lo Stato ad anticiparle, attingendo al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. E’ quanto prevede la bozza finale del decreto Genova-Urgenze. “Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2019”.
Il governo stanzia altri 20 milioni di risorse che verranno trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, si legge nella bozza finale del dl Genova che si sta esaminando in queste ore negli uffici della presidenza della Repubblica. “La contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza”, che in base all’ordinanza del 20 agosto disponeva di 33,5 milioni, “è integrata di 9 milioni di euro per l’anno 2018 e 11 milioni di euro per l’anno 2019”, si legge nel testo. Le risorse sono coperte con l’uso del Fondo per le emergenze nazionali.
IL DECRETO “GENOVA URGENZE”
Il decreto Genova-Urgenze reintroduce, in deroga agli art. 4 e 22 del Jobs Act, la cigs per cessazione di attività. La misura potrà essere autorizzata “sino ad un massimo di 12 mesi complessivi” per gli anni “2019 e 2020”, è scritto all’art.44 del decreto al vaglio del Quirinale. Il decreto specifica: la “sostenibilità” dell’onere finanziario per la copertura sarà “verificata” “in sede di accordo governativo”. “Qualora dal monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi”.
“Al fine del monitoraggio della spesa – si legge ancora nella bozza di decreto – gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’Economia e delle finanze e all’Inps per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa, non possono essere stipulati altri accordi” “Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale” può essere autorizzato “qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale” oppure “laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata”.