Proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina: Londra non viola il diritto internazionale

(di Lorenzo Midili e Giuseppe Paccione) Mentre la guerra prosegue fra Mosca e Kiev, giunge la notizia che il governo di Londra decide di approvvigionare l’Ucraina di proiettili all’uranio impoverito, tanto da far saltare dalla poltrona il Cremlino, in primis Putin che ha messo in guardia l’Occidente e la Gran Bretagna con risposte minacciose promettendo di ricorrere all’adozione di adeguate contromisure. Gli ha fatto eco il Ministro della Difesa Sergei Shoigu che ha sottolineato che la decisione britannica lascia sempre meno chance per una soluzione pacifica prima di una escalation nucleare tra la Federazione russa e l’intero Occidente.

Ora, è ben noto che il diritto internazionale dei conflitti armati inibisce l’impiego di ogni strumento bellico in base a due regole generali: o l’arma è intrinsecamente indiscriminata o è di natura tale da cagionare delle sofferenze inutili o superflue lesioni, per cui, in entrambi i casi, uno strumento d’arma da fuoco, che infranga la rispettiva norma, non può essere adoperata come mezzo di guerra.

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La valutazione della prima delle due regole potrebbe essere soppressa in un arco di tempo circoscritto. Uno strumento bellico indiscriminato viene considerato un’arma che non può essere diretta contro un chiaro obiettivo militare, né i suoi effetti possano essere circoscritti nel tempo e nello spazio, conformemente con le norme del diritto internazionale dei conflitti armati. I proiettili trasferiti sono particolari per l’impiego nei carri armati Challenger II che il governo londinese sta fornendo alle forze militari ucraine. Il mezzo corazzato britannico Challenger II è dotato di un cannone da carro armato rigato che viene puntato attraverso lo strumento telemetro laser, che regola il cannone prima di procedere al fuoco tenendo conto dell’andamento del vento, della temperatura e della direzione in cui si sta muovendo il veicolo militare bersaglio. La questione che tali cartocci proietti contengano uranio impoverito, che vengono impiegati contro obiettivi militari quali carri armati e bunker, non ne diminuisce la precisione, mentre la precisione richiesta dal principio di distinzione è priva di una figura netta nel contesto del diritto internazionale odierno, come un probabile errore circolare definito il raggio di un cerchio centrato sul bersaglio.

Occorre, pertanto, focalizzarsi sulla regola delle superflue lesioni, che richiede la comprensione di cosa sia e cosa non sia l’uranio impoverito. Quest’ultimo non è altro che è un metallo abbastanza denso generato come sottoprodotto dell’arricchimento dell’uranio naturale per il combustibile nucleare. L’uranio impoverito inoltre è considerato radioattivo e, pertanto, né inerte, né innocuo, giacché la sua radioattività sia molto bassa rispetto a quella del materiale nucleare originale. Esso viene usato nei proiettili perforanti per migliorare la loro penetrazione, prodotti dal Regno Unito e Stati Uniti a partire dagli anni settanta del secolo scorso, che sono stati impiegati sia nella prima che nella seconda Guerra del Golfo (nel 1991 e nel 2003), come pure nella guerra del Kosovo (nel 1999).

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha delineato in un rapporto di qualche anno fa relativo agli effetti dell’impiego di armamenti e munizioni contenenti l’uranio impoverito e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica – c.d. AIEA – ha condotto una gamma di analisi sull’utilizzo di cartucce proietto e bombe all’uranio impoverito, concludendo che «i residui di questo genere di uranio impoverito postbellici, dispersi nell’ambiente non costituiscono un rischio radiologico per la popolazione locale». Inoltre, secondo il rapporto dell’AIEA, la presenza di grandi frammenti o intere munizioni all’uranio impoverito potrebbe «comportare esposizioni di significato radiologico per le persone che sono in contatto diretti con quei materiali radioattivi». Anche il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente – c.d. UNEP –, dopo aver valutato gli studi sull’impatto delle munizioni all’uranio impoverito sui individui che hanno indossato la divisa militare, ha identificato la non patologia clinicamente significativa correlata all’esposizione delle radiazioni.

Il divieto, ai sensi dello jus cogens, di strumenti bellici tali da cagionare lesioni superflue o inutili sofferenze, rende illegittimi soltanto quelle armi la cui necessità militare viene compensata dalle lesioni o sofferenze disumane previste che vengono inflitte a un combattente. In primis, sono illecite le lesioni cagionate da armi antiuomo oggettivamente gratuite o sostanzialmente superiori a quelle necessarie per rendere fuori combattimento un individuo che indossa una divisa militare.

I proiettili all’uranio impoverito si arrotano all’impatto, aumentando ulteriormente la loro capacità di perforare l’armatura o la corazza per, poi, accendersi dopo il contatto. L’uranio impoverito viene considerato una sostanza chimica tossica e un pericolo per la salute da radiazioni quando si trova all’interno del corpo. Tuttavia, i vantaggi sul piano militare offerti da questo tipo di uranio, si pensi al loro essere in grado di capacità perforante migliorata contro i vari tipi di carri armati, è di certo maggiore del pericolo relativamente minimo per i combattenti, che si estende pure al rischio rappresentato dal personale militare addetto allo smaltimento degli ordigni esplosivi, impegnato nella bonifica del dopo conflitto armato.

Ogni genere di arma può essere adoperato in maniera non legale e i cartocci proietti dei carri armati non sono esclusi. Ciò comporta dover comprendere se esistano delle ragioni che impongano alle autorità britanniche di astenersi dal trasferirli in Ucraina. Su questo punto, si può prendere il Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale del 2001, delineando che «uno Stato che aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito, cioè a dire una violazione del diritto internazionale, da parte di quest’ultimo viene considerato sul piano internazionale responsabile per siffatto comportamento». In sostanza, si può evincere che uno Stato che supporti un altro nella commissione di una condotta internazionalmente illecita da parte di quest’ultimo ne è esso stesso, sul piano sempre internazionale, responsabile nel caso in cui tale Stato agisca con la consapevolezza delle circostanze dell’atto internazionalmente illegittimo, se commesso da quello Stato.

In base al Trattato delle Nazioni Unite relativo al commercio di armi, la Gran Bretagna, essendo vincolata da tale trattato, in quanto Stato ratificante, non può esportare munizioni per carri armati in alcuno Stato, compresa l’Ucraina, se al momento dell’autorizzazione fosse a conoscenza del fatto che le munizioni sarebbero state impiegate in attacchi diretti contro oggetti civili o se esista un pericolo prevalente che esse verrebbero usate per commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei conflitti armati.

Il Trattato de quo richiede che le autorità governative inglesi abbiano calcolato il rischio che l’Ucraina possa violare i suoi obblighi enucleati nel diritto internazionale dei conflitti armati, in primis nel corso dello scontro bellico fra carri armati. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina, istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nel suo ultimo rapporto ha evidenziato una serie di attacchi con armi esplosive in quartieri civili, in cui un minimo di attacchi indiscriminati sia stato con molta probabilità messo in atto dalle truppe militari ucraine, non solo, ma ha anche posto in risalto il fatto che le forze militari ucraine abbiano usato in maniera discriminante munizioni a grappolo, mine antiuomo violando in tal modo la Convenzione sul divieto dell’uso delle mine antiuomo. Tale utilizzo equivale ai crimini di guerra, secondo il codice penale ucraino, in base al quale ogni «trattamento crudele di prigionieri di guerra o civili, deportazione di popolazione civile per lavori forzati, saccheggio di tesori nazionali su territori occupati, uso di metodi di guerra vietati da strumenti internazionali o qualsiasi altra violazione delle regole di guerra riconosciute da strumenti internazionali consentiti vincolante da parte del Parlamento dell’Ucraina, e anche dando un ordine di commettere tali azioni, – è punibile con la reclusione da otto a dodici anni. Gli stessi atti accompagnati da omicidio, – sono puniti con la reclusione da dieci a quindici anni o con l’ergastolo”, per cui queste pesanti violazioni delle norme del diritto internazionale dei conflitti armati dovrebbe portare ad un’attenta riflessione».

Ciononostante, se le autorità governative londinesi adottano misure di appropriate mitigazioni, nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 2, del Trattato onusiano sul commercio delle armi, che determina il vincolo degli Stati, al momento dell’indagine, a verificare se e quali siano le misure adatte ad attenuare il pericolo verificantesi le conseguenze negative, e viene assicurato un monitoraggio significativo del loro impiego, ciò, ergo, non renderebbe la decisione di traferire i proiettili all’uranio impoverito illegali. Le autorità ucraine devono adempiere in maniera rigorosa ai propri adempimenti vincolanti, ai sensi delle disposizioni del diritto internazionale dei conflitti armati, e garantire la totale responsabilità per tutti coloro che commettono le gravi violazioni del diritto de quo. Chiaramente, queste gravi violazioni poste in atto dalle truppe russe, come si può evincere dalla documentazione prodotta dalla Commissione di inchiesta sull’Ucraina e dal recente mandato d’arresto internazionale per crimini di guerra emesso dalla seconda Camera preliminare della Corte Penale Internazionale, non depennano a tale dovere.

In conclusione, si può asserire che molti Stati, tra cui l’Italia, stanno supportando le forze armate ucraine, che stanno resistendo e respingendo la presenza di truppe militari russe da più di un anno, e per questo l’approvvigionamento di armi da una parte della comunità internazionale a favore del popolo ucraino deve restare all’interno dei parametri legali e che il governo ucraino rispetti i suoi obblighi evocati nel diritto internazionale dei conflitti armati; per cui la decisione del governo inglese di trasferire proiettili all’uranio impoverito alle autorità di Kiev è del tutto conforme ai dettami del diritto internazionale dei conflitti armati.

Proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina: Londra non viola il diritto internazionale

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