Assegni: Abi, non dimenticare clausola “non trasferibile”

Un’iniziativa di informazione che si coniuga con l’esigenza di una maggiore tutela e sicurezza a vantaggio di tutti i cittadini. L’Abi promuove un’iniziativa di sensibilizzazione per ricordare le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto Legislativo 90 del 2017. Ciò sulla scia di quanto ha già effettuato in occasione delle novità introdotte a suo tempo dal Decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla non trasferibilità degli assegni.

Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:

1.       è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;

2.       gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;

3.       le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;

4.       chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;

5.       per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;

6.       è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;

7.       per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;

8.       in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;

9.       per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;

10.   per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

Assegni: Abi, non dimenticare clausola “non trasferibile”