Stretta sulle Ong: multe e sequesto della nave

Quest’anno in Italia abbiamo avuto 101.922 sbarchi, circa il doppio del 2021. Secondo il rapporto 2022 della Caritas e della Fondazione migrantes, nel mondo sono 281 milioni le persone che abbandonano le proprie terre (il 3,61 della popola zione mondiale). Il dato è in crescita rispetto al 2019, quando i migranti erano 272 milioni. I numeri del Viminale aggiornati al 27 dicembre certificano che quest’anno gli sbarchi hanno riguardato 101.922 persone (in prevalenza da Egitto, Tunisia e Bangladesh), rispetto alle 64.326 del 2021. Secondo il rapporto Caritas e Migrantes, gli stranieri regolarmente residenti al 1° gennaio 2022 erano 5.193.669, per la pri ma volta in crescita dopo la frenata dovuta alla pandemia. Sul totale di 58.983.122 persone residenti in Italia, gli stranieri rappresentano l’8,8 per cento.

A fronte della disattesa applicazione delle norme derivanti dal regolamento di Dublino il governo Meloni è dovuto correre ai ripari perchè la capacità ricettiva italiana ha superato da tempo il suo limite.

Il governo ha quindi approvato il decreto per limitare l’attività delle Ong che effettuano soccorsi in mare. Nella relazione del provvedimento si specifica che le disposizioni mirano a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le organizzazioni umanitarie dovranno essere gestite dal centro di coordinamento e durante la missione potranno compiere soltanto un salvataggio, per altri salvataggi dovranno chiedere l’autorizzazione. Le imbarcazioni delle Ong necessitano di un certificato per i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione. In difetto si rischiano multe fino a 50 mila euro ed il sequestro della nave.

Effettuato l’intervento le navi delle Ong dovranno seguire un codice di comportamento che contiene quattro regole perentorie:

  1. Avviare tempestivamente iniziative volte ad acquisire le intenzioni di richiedere la protezione internazionale;
  2. Chiedere all’Autorità Sar competente, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco;
  3. Raggiungere senza ritardo il porto di sbarco indicato per il completamento dell’intervento di soccorso;
  4. Fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane o, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, la ricostruzione dettagliata delle fasi dell’operazione di soccorso effettuata.

Non saranno consentite, quindi, operazioni plurime. In presenza di diverse emergenze le operazioni successive alla prima dovranno essere effettuate in conformità agli obblighi di notifica e non devono compromettere l’obbligo di raggiungimento, senza ritardo, del porto di sbarco. In ogni caso le persone prese a bordo dovranno essere informate della possibilità di richiedere la protezione internazionale nel territorio dell’Ue.

La violazionie di tali miusure causa una multa per il comandante, l’armatore ed il proprietario della nave da 10mila a 50mila, fino al fermo amministrativo del natante per due mesi. Il ricorso dovrà essere presentato entro sessanta giorni al prefetto che avrà venti giorni per rispondere. In caso di reiterazione della violazione con l’utilizzo della medesima nave scatta la confisca della nave con il sequestro cautelare. Multe e sanzioni sono previste anche quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità. In questo caso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila a 10 mila euro. In questo caso è previsto il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione e in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi.

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