Vacanze rovinate? Ecco cosa fare

L’art. 47 del D.Lgs. 79/2012 (Codice del Turismo) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a condizione che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Il “danno da vacanza rovinata” rappresenta una voce di danno non patrimoniale (nella specie danno biologico, danno morale e danno esistenziale) cha va ad aggiungersi al danno patrimoniale subito dal viaggiatore/turista (ad esempio: cancellazione del volo, perdita/danneggiamento del bagaglio, ritardo del volo aereo anche nelle ipotesi in cui che ha determinato la perdita di una coincidenza con necessità di acquistare un altro biglietto aereo o di pernottare in hotel).
Sussiste il “danno da vacanza rovinata” in tutte le ipotesi in cui la vacanza anziché costituire fonte di piacere e di relax per il viaggiatore/turista rappresenti causa di stress, di turbamento psicologico, di disagio psicofisico e di sofferenza.
Del “danno da vacanza rovinata” ne risponde l’organizzatore, ovvero l’operatore del turismo che ha venduto al viaggiatore/turista il pacchetto turistico “tutto compreso” che generalmente comprende molteplici servizi (scelta del vettore aereo o terrestre; prenotazione del volo; prenotazione del treno o pulman; scelta dell’albergo e dei relativi servizi offerti (vitto e dell’alloggio, palestra, spa, piscina, spiaggia attrezzata); escursioni e gite organizzate; visite guidate, etc.).
La responsabilità dell’operatore del turismo sussiste allorquando i servizi venduti con il contratto di viaggio “tutto compreso” (pacchetto turistico o package) non sono effettivamente resi al turista o sono resi con parametri qualitativi e quantitativi inferiori a quelli pattuiti e tutto ciò è causa di stress, di turbamento psicologico, di disagio psicofisico e di sofferenza.
Il team di legali di soccorsoalvolo.it assistono gratuitamente il viaggiatore/turista vittima del “danno da vacanza rovinata” per ottenere il risarcimento sia dei danni patrimoniali che dei danni non patrimoniali.
Essendo il “danno da vacanza rovinata” un danno di natura contrattuale il team di legali di soccorsoalvolo.it consiglia ai viaggiatori/turisti di conservare il contratto di viaggio “tutto compreso” (pacchetto turistico o package) e tutta la documentazione relativa alla vacanza (biglietti aerei, biglietti di treni e pulman, ticket delle escursioni, delle gite organizzate e delle visite guidate effettuate), nonché di effettuare fotografie dei luoghi (stanze dell’albergo, piscina, spa, spiaggia, etc.) che dimostrino l’inadempimento dell’organizzatore in termini di mancata coincidenza tra il contratto intercorso ed i servizi offerti.

di Avv. Domenico Lateana

Vacanze rovinate? Ecco cosa fare

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